LINEE GUIDA SULL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020 rende l’etichettatura ambientale degli imballaggi obbligatoria, introducendo novità che richiedono chiarimenti. Per dare delle indicazioni sul tema utili alle imprese, CONAI propone una Linea Guida in grado di offrire da una parte risposte ai dubbi interpretativi sul nuovo dettame normativo, dall’altra indirizzare alla corretta applicazione dello stesso.

Il nuovo testo di legge ha sollevato molti dubbi interpretativi riguardo agli obblighi di etichettatura ambientale. CONAI, insieme all’Istituto Italiano Imballaggio, grazie al confronto con aziende e Associazioni, sta fornendo con queste Linee Guida un supporto alle aziende nell’interpretazione del nuovo obbligo. Il documento è consultabile al seguente link:

http://www.progettarericiclo.com//docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi.

Il documento è frutto di una consultazione pubblica molto partecipata, che si è conclusa il 30 novembre – e che ha raccolto oltre mille segnalazioni e richieste di supporto tramite il sito e la mail epack@conai.

È bene sottolineare che i contenuti attuali delle Linee Guida CONAI non sono ancora stati avvallati dal Legislatore, ma è attualmente in corso un dialogo in tal senso. Stiamo lavorando per poter proporre risposte condivise, puntuali e praticabili per le imprese, pertanto ogni segnalazione in merito a dubbi e criticità ulteriori rispetto a quanto già presente nel testo delle Linee Guida è per noi preziosa per arricchire il documento.


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1. Qual è il perimetro dell’obbligo dell’etichettatura ambientale?

L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

I prodotti che non sono imballaggi non prevedono l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Ad esempio, i budelli per salumi, le buste portalettere, le posate non sono imballaggi e non ricadono nell’obbligo.

Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito CONAI alla pagina: http://www.conai.org/imprese/cos-e-imballaggio/#1.

Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell’obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi. Sebbene il testo di legge preveda l’obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi, si segnala che l’AIFA, attraverso la Comunicazione del 23 novembre 2020, Circolare n. 010/2020 (in allegato), ha comunicato l’esclusione dei farmaci da tale obbligo.

2. Devono essere etichettati anche gli imballaggi di piccole dimensioni?

La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni.

Si deve considerare che, per gli imballaggi di piccole dimensioni contenuti in un multipack, la strada può essere quella di apporre l’etichettatura ambientale sull’imballaggio di presentazione. Quando invece gli imballaggi di piccole dimensioni sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l’apposizione dell’etichettatura ambientale, con difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.

In questi casi, per alcune filiere specifiche per le quali sono già previste eccezioni in tema di etichettatura dei prodotti contenuti, se non possibile l’applicazione sul packaging, si suggerisce l’utilizzo di rimandi a siti aziendali/APP/…:

a) Regolamento (UE) N. 1169/2011, con riferimento ai pack alimentari per i quali non è previsto l’obbligo di dichiarazione nutrizionale, con la possibilità di esentare dall’obbligo gli imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm2. In questi casi, le informazioni possono essere rese reperibili online.

b) Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell'Allegato I), che esclude imballaggi destinati a prodotti chimici di capacità non superiore a 125 ml, dall’obbligo di apporre alcune informazioni obbligatorie.

In generale, sugli imballaggi di piccole dimensioni, si consiglia il ricorso ai canali digitali come possibile alternativa all’etichettatura sul packaging.

3. Devono essere etichettati anche gli imballaggi neutri?

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.

La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo.

Si segnala che per alcune di queste casistiche esistono importanti criticità e limiti tecnologici che devono essere considerati, e sulla base dei quali si riterrebbe auspicabile una riflessione da parte del legislatore.

1) Imballaggi neutri e finiti, prodotti su linee produttive non predisposte alla stampa.

In molti di questi casi, le imprese sarebbero soggette a dei cambiamenti della produzione e della logistica che graverebbero in termini economici in maniera spropositata. Anche sulla base dell’ultimo parere della Commissione Europea in merito all’obbligatorietà di apporre sugli imballaggi il logo di Triman in Francia (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=410), tenendo conto che tra l’altro si tratta spesso di imballaggi la cui natura è chiara, l’onere di etichettatura appare spropositato per le imprese in termine di impegno tecnologico e economico.

Inoltre, tali imballaggi sono spesso adibiti al trasporto o alla logistica, casi per i quali si riterrebbe opportuna l’esclusione o, laddove possibile, l’indicazione della composizione degli imballaggi sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti.

2) Imballaggi a peso variabile, come quelli utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e sono definiti, una volta contenuto il prodotto alimentare “preincarti” dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000. In questo caso ci sono diverse valutazioni da fare:

a) In alcuni casi, trattandosi di imballaggi destinati a prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria), non possono essere stampati.

b) In altri casi, si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso, vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all’uso domestico (es. film o vaschette di alluminio, piatti o bicchieri di plastica, ecc.)

c) Molto spesso, si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).

In queste situazioni diventa oggettivamente critico ottemperare all’obbligo di etichettatura sul packaging e sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore consenta un sistema di comunicazione dell’etichettatura ambientale basato su schede informative, da rendere ad esempio disponibili ai consumatori finali, o sul punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso il sito internet.


4. Chi sono i soggetti obbligati?
Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i “produttori” devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE. I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Tuttavia occorre considerare che la parte più significativa di imballaggi viene conferita al mercato, e in particolare al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati.

Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che scegli i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging. Per quanto sopra, è inevitabile che la scelta dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione per la sua formulazione, tra fornitore di packaging e utilizzatore. Il lavoro corale, svolto tra le parti in comune accordo, porterà a scegliere la formula opportuna di etichettatura ambientale.

A riprova della necessità che vi sia la fattiva collaborazione tra le parti, produttore e utilizzatore dell’imballaggio, si pone l’articolo 261 comma 3) e che recita testualmente:

“chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.”

Appare chiaro, che l’operatore del settore, potenzialmente a sanzionabile, è chiunque. In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:

- i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, nonché

- i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

5. Quando entra in vigore l’obbligo di etichettatura?

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi il 26 settembre 2020, Confindustria e molte altre Associazioni hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l’etichettatura ambientale di CONAI.

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15, prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 - del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

Il decreto quindi non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.



6. Quali informazioni deve prevedere l’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al B2C, ai sensi dell’art. 219 comma 5?

1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE.

2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.


7. Quali informazioni deve prevedere l’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al B2B, ai sensi dell’art. 219 comma 5?

La codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

8. L'etichettatura ambientale deve necessariamente essere stampata direttamente sul packaging oppure può essere apposta su un supporto (es. etichetta)?

L’etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo.

9. Come si etichettano gli imballaggi multicomponenti? È necessario inserire l’etichettatura ambientale obbligatoriamente su ciascuna componente della stessa unità di vendita?

L’approccio adottato da CONAI è quello illustrato nel Vademecum per l’etichetta per il cittadino, pertanto riteniamo non sia necessario apporre sull’imballaggio l’etichettatura ambientale relativa a componenti non separabili manualmente, mentre obbligatoria l’etichettatura relativa a tutte le componenti separabili manualmente. Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.

Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l’etichettatura può essere riportata o sull’unità di vendita (quindi sul multipack).

Ad esempio, nel caso rappresentato graficamente qui di seguito, la scelta ideale è di riportare l’etichettatura, almeno quella identificativa del materiale, su ciascun componente, quindi singolarmente vassoio e film. Quando non è possibile, si può riportare l’etichettatura del vassoio e del film su uno dei due componenti.

Stesso discorso per le monoporzioni di cioccolatini (foglio sottile): quando non è possibile apporre l’etichetta sul singolo imballaggio monoporzione, si può inserire la relativa indicazione su una delle componenti dell’unità di vendita.

Qualora il prodotto sia venduto con bugiardino, come ad esempio nel caso di integratori alimentari, o con le istruzioni d’uso, e non vi sia la possibilità di apporre l’etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l’etichettatura ambientale può essere riportata su questo tipo di supporto.

10. Eventuali accessori utili alla fruizione del prodotto stesso, che però non sono imballaggi (es. cannucce, posate), vanno etichettati?

Questi accessori, non essendo imballaggi, non sono sottoposti all’obbligo di etichettatura, mentre lo sono gli imballaggi che li contengono.

11. Quando un imballaggio si considera composto? E come va etichettato?

Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.

Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.

12. Da dove deriva la soglia del 5%?

Questa semplificazione prende spunto dall'approccio adottato nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare - ai fini dell'immesso al consumo e degli obiettivi di riciclo - i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono "derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio".

13. Come trattare colle, adesivi e inchiostri?

Qualora l’imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale.

Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l’uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.

14. Come va etichettato un imballaggio composto a base carta destinato al consumatore finale?

Ferma restando la codifica alfanumerica C/PAP… che identifica univocamente che trattasi di imballaggio composto a prevalenza carta, come da Allegato VII della Decisione 129/97/CE, le ulteriori informazioni sulla raccolta seguono il seguente schema:

- Imballaggi composti a base carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack à Indicare di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta;

- Imballaggi composti a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack à Indicare la famiglia di materiale Carta - Verifica le disposizioni del tuo Comune (facoltativo);

- Contenitori idonei al contenimento di liquidi à Indicare di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata + link al sito http://www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/ (facoltativo).

15. Per la codifica identificativa del materiale, si può utilizzare il simbolo rappresentato da tre frecce a forma di triangolo che contengono il codice alfanumerico come da Decisione 97/129/CE, o altri simboli?

L’identificazione del materiale di imballaggio, non prevista obbligatoriamente fino al 26 settembre 2020, è stata ampliamente adottata dalle aziende negli anni, attraverso diverse modalità previste dai vari riferimenti esistenti. Ad esempio, numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (vale a dire il simbolo Alu all’interno delle frecce circolari, l’icona della calamita per identificare gli imballaggi in acciaio, o le codifiche dei polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo); gli imballaggi in plastica composti da uno o più polimeri non previsti dalla decisione 129/97/CE, sono stati spesso identificati con “7” o “07” other, a volte posti all’interno delle tre frecce che formano un triangolo.

Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l’identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e applicando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

16. Come identificare un metallo diverso da acciaio o alluminio?

Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell’Allegato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione “42”, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi “disponibile” per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.

17. Come distinguere carta, cartoncino o cartone ondulato?

La carta vera e propria ha una grammatura fino a 150 g/m2, mentre il cartone è caratterizzato da una grammatura superiore a 600 g/m2, che può raggiungere anche i 1100 g/m2. Il cartoncino, invece, è un manufatto cartario di grammatura intermedia fra quella della carta e quella del cartone, definito da una grammatura compresa fra 250 e 450 g/m2. È possibile notare come dai precedenti intervalli risultino due zone apparentemente non definite, quali le grammature tra i 150 e i 250 g/m2 e quelle tra i 450 e i 600 g/m2: in questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.

18. Come identificare polimeri per cui non è prevista una specifica codifica nella Decisione 129/97/CE?

I polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Decisione 129/97/CE, sono identificati tutti con il codice “7”. Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che vanno sotto la stessa codifica “7”, si suggerisce di accompagnare al “7” l’’abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica UNI EN 1043-1, ove disponibile. Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: PA 7

19. Come identificare Multistrato composto da diversi polimeri?

Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica “7” poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell’imballaggio vengono scritti tra i simboli “>” e “<”, e interposti dal segno “+”.

Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo: >PET+HDPE< 7.

20. Se il colore dell’imballaggio in vetro è diverso dal trasparente, verde o marrone?

L’Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.

Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell’Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.

21. In raccolta differenziata possono essere conferiti solo gli imballaggi riciclabili?

Si segnala che tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico. La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.

22. Quando si può dichiarare volontariamente la riciclabilità di un imballaggio con il Ciclo di Mobius?

L’asserzione di riciclabilità dell’imballaggio con il Ciclo di Mobius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005.

La Norma tecnica UNI EN ISO 13430

Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

- esistenza di un’efficiente tecnologia per il riciclo dell’imballaggio;

- esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;

- esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all’interno delle Linee guida CONAI Requisiti Essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio disponibili al seguente link:

http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/01/Requisiti_essenziali_Conai.pdf .

La Norma tecnica UNI EN 11743:2019

Le aziende che desiderano valutare la riciclabilità dei loro imballaggi in carta possono rivolgersi a un laboratorio per effettuare una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.

23. Quando si può dichiarare la biodegradabilità e compostabilità dell’imballaggio?

L’asserzione della biodegradabilità e compostabilità dell’imballaggio può essere comunicata in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432:2002.

La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata, insieme ai marchi di compostabilità, da diversi enti certificatori riconosciuti.

In particolare, il nuovo decreto specifica che gli imballaggi biodegradabili e compostabili possono essere raccolti e riciclati con i rifiuti organici, solo se:

a) Sono certificati conformi, da organismi di certificazione, alla norma tecnica UNI EN 13432;

b) Sono opportunamente etichettati e in particolare riportino:

a. la menzione della conformità ai predetti standard europei,

b. elementi identificativi del produttore e del certificatore,

c) idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Tali indicazioni nascono anche dall’obbligo, espresso dallo stesso decreto, di tracciare, distinguere e separare, entro il 31 dicembre 2023 tali imballaggi dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

In particolare, si fa presente che questo obbligo riguarda gli imballaggi biodegradabili e compostabili che non sono riconducibili ai rifiuti alimentari e di cucina (come ad esempio il tappo di sughero).

24. Come si può comunicare volontariamente il contenuto di materia prima seconda nella composizione dell’imballaggio?

L’asserzione di contenuto di materia prima seconda nella composizione dell’imballaggio può essere comunicata con il Ciclo di Mobius accompagnato all’interno da un valore percentuale che indica appunto la percentuale in peso di materiale riciclato.

25. È obbligatorio apporre l’etichettatura sull’imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc)?

L’ultimo parere della Commissione europea in merito al nuovo obbligo vigente in Francia che riguarda l’apposizione sugli imballaggi del Simbolo Triman, caldeggia le soluzioni digitali per assolvere questo obbligo, proprio perché è riconosciuta come una strada in grado di semplificare e risolvere problemi di dimensioni e spazio, e che altrimenti potrebbero condurre le aziende a utilizzare anche più materia prima per avere più spazio a disposizione, andando in direzione contraria alle politiche di prevenzione che sono assolutamente da promuovere e non ostacolare.

Inoltre, in altri casi di obbligo di comunicazione al consumatore di alcune specifiche informazioni vigenti in alcuni settori, quando non è possibile farlo per motivi di spazio, è già prevista la possibilità di rimandare al sito web per trovare in modo completo e esaustivo quel tipo di informazioni.

Ci preme tra l’altro sottolineare come proprio da una ricerca CONAI in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna emerga un utilizzo sempre più abituale e frequente del digitale e di internet in generale per la ricerca di informazioni da parte del consumatore in fase di acquisto, sia che acquisti online, sia che acquisti fisicamente in negozio. Inutile dire che in questo preciso periodo legato alla pandemia, questo tipo di strumenti ha preso ancora più piede rispetto a prima perché molteplici sono i settori che hanno tentato di eliminare o ridurre il cartaceo in quanto possibile veicolo di contagio.

Per questi motivi si ritiene opportuno rendere possibile l’utilizzo di canali digitali per veicolare le informazioni da riportare in etichetta. Questa opzione può essere particolarmente utile per gli imballaggi molto piccoli o che hanno spazio limitato, oppure per quelli multilingua.

26. Il produttore è tenuto a seguire uno stile grafico per l’etichettatura ambientale?

Chi si occupa della grafica e della forma dell’etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell’etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo.

Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile. Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell’ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm.

Qualora l’imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.

Dal punto di vista grafico e dei colori dell’etichettatura, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente. Possono essere progettare etichette ambientali monocolore.

Se invece si vuole progettare una etichetta ambientale colorata, al fine di armonizzare e omogeneizzare le indicazioni al cittadino, CONAI indica come linea guida di riferimento per la scelta dei colori dell’etichettatura ambientale, quella della UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, che prevede i seguenti codici colori:

- blu per la carta,

- marrone per l’organico,

- giallo per la plastica,

- turchese per i metalli,

- verde per il vetro,

- grigio per l’indifferenziato.

27. Deve essere inserito nell’etichetta ambientale il pittogramma dell’omino che conferisce l’imballaggio nel cestino?

Il pittogramma qui rappresentato è un invito a non disperdere l’imballaggio nell’ambiente. In realtà la legge non l’ha mai definito graficamente, ma ha richiesto un pittogramma, di libera ideazione, ma che fosse in grado di invitare il cittadino/consumatore a un comportamento corretto dal punto di vista ambientale. La disposizione che aveva introdotto il pittogramma è il DM 28 giugno 1989. Disposizione successivamente abrogata dall’ art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall’attuale decreto legislativo 152/2006).

28. Cosa comporta la violazione dell’art. 219 comma 5?

Ai sensi dell’articolo 261 comma 3, a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.

Le domande più frequenti

Abbiamo raccolto di seguito le risposte alle domande più frequenti poste durante il webinar

​Cosa viene escluso da questo Decreto? Prodotti farmaceutici: solo farmaci o anche Medical Device? Integratori? Biocidi? PMC?

Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell’obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi.
Sebbene il testo di legge preveda l’obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi, si segnala che l’AIFA, attraverso la Comunicazione del 23 novembre 2020, Circolare n. 010/2020, ha comunicato l’esclusione dei farmaci da tale obbligo.

In caso di prodotti aerosol quali sono le responsabilità in carico al produttore della valvola e dell'erogatore?

L’approccio prevede che non sia necessario apporre sull’imballaggio l’etichettatura ambientale relativa a componenti non separabili manualmente, mentre obbligatoria l’etichettatura relativa a tutte le componenti separabili manualmente . Per le bombolette aerosol dotate di componenti non separabili manualmente come valvole o erogatori, è sufficiente apporre l'identificazione del materiale e le indicazioni del conferimento della bomboletta e della chiusura ove presente.

Noi produciamo patè in tubo. Il fornitore di tubi ritiene che l'imballo non possa viaggiare dal loro stabilimento al nostro senza queste indicazioni. Il pack è tubo+astuccio

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i “produttori” devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.
I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
Tuttavia occorre considerare che la parte più significativa di imballaggi viene conferita al mercato, e in particolare al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati.
Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che scegli i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.
Per quanto sopra, è inevitabile che la scelta dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione per la sua formulazione, tra fornitore di packaging e utilizzatore. Il lavoro corale, svolto tra le parti in comune accordo, porterà a scegliere la formula opportuna di etichettatura ambientale.
A riprova della necessità che vi sia la fattiva collaborazione tra le parti, produttore e utilizzatore dell’imballaggio, si pone l’articolo 261 comma 3) e che prevede che chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.
Appare chiaro, che l’operatore del settore, potenzialmente a sanzionabile, è chiunque.
In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:
- i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio,
- i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Se la grafica del tubo è eseguita dall'utilizzatore, spetta ad ogni modo al produttore la comunicazione delle informazioni utili per la corretta etichettatura dell'imballaggio, e all'utilizzatore assicurare al suo fornitore che si occuperà direttamente dell'etichettatura del pack.

Per il packaging in giacenza ci sono delle deroghe ai contenuti minimi richiesti?

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 - del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

Per la plastica la % di contenuto in riciclato e magari dichiarato, che teoricamente poi influisce sulla tassazione, come viene gestita? da chi viene accertata?

Il contenuto di materiale riciclato nell'imballaggio è una asserzione autodichiarata secondo la norma UNI 14021. Chi dichiara queste asserzioni, ne è responsabile per ciò che concerne la veridicità del contenuto. La norma consente l'utilizzo facoltativo di simboli per effettuare asserzioni ambientali. La norma non definisce alcun simbolo specifico ad eccezione del Mobius Loop, utilizzato per asserzioni di contenuto riciclato o riciclabile.

Per le semplici tramezze da plt oppure interni fustellati, dobbiamo cmq stampare il PAP 20, oppure c'è una soluzione più semplice?

Dalla lettura del testo di legge, si evincono le seguenti considerazioni:
- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.

Come possiamo codificare il materiale ESPANSO EVA (etilene vinil acetato)? quale differenza c'è tra i differenti tipi di PAP (carta) da 22 a 39? C'è un elenco ben dettagliato di tutto?

I polimeri diversi da quelli identificati dall'Allegato I della Decisione 129/97/CE sono codificati con "7". Qualora si volesse facoltativamente comunicare di che polimero si tratta, si può accompagnare la codifica "7" con l'abbreviazione del polimero.
L'Allegato II prevede dei codici dal 23 al 39 che non sono associati ad alcun tipo di carta, pertanto sono inutilizzati. Di fatto gli imballaggi sono in carta, cartoncino o cartone ondulato, e ciascuna delle tre tipologie prevede un codice specifico.

Le informazioni vanno inserite su tutti i componenti del packaging oppure solo sull'imballo più esterno? esempio flacone astucciato: bastano le info sull'astuccio?

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente. Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l’etichettatura può essere riportata o sull’unità di vendita (quindi sul multipack).

​Se la merce imballata non è destinata al "cittadino" ma ad un industria, il regolamento è applicabile?

Per gli imballaggi destinati al canale B2B è previsto l'obbligo dell'apposizione della codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre tutte le altre informazioni sono volontarie.

​Il decreto lgs 116 è applicabile ad aziende che vendono esclusivamente per uso professionale? I ns prodotti non vengono venduti a consumatori finali, gli imballaggi non smaltiti nei rifiuti urbani

Per gli imballaggi destinati al canale B2B è previsto l'obbligo dell'apposizione della codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre tutte le altre informazioni sono volontarie.

Quando si parla di imballaggi dobbiamo intendere solo gli imballi primari o dobbiamo pensare di etichettare anche gli imballi secondari?

Per gli imballaggi destinati al canale B2B è previsto l'obbligo dell'apposizione della codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre tutte le altre informazioni sono volontarie. Tutti gli imballaggi destinati al consumatore finale invece devono prevedere anche le indicazioni per la corretta raccolta differenziata.

Come si regola l'etichettatura nel caso di merci importate dall'estero (dove l'etichettatura non è ancora obbligatoria)?

Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell’obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi.

Noi produciamo un dispositivo medico in una bustina in PP con eti carta (non removibile): la carta supera il 5% del peso totale dell’imballo: sarebbe da smaltire come indifferenziato?

L'etichetta in carta in questo caso è una componente non separabile manualmente, pertanto non è necessario apporci le indicazioni di composizione e conferimento, che devono essere invece previste per il sacchetto in PP con PP5. Il sacchetto può essere conferito nella raccolta differenziata.

Accanto ai simboli del materiali è possibile specificare anche il materiale, tipo cartone non ondulato per PAP21?

La norma prevede che si indichi il materiale con le codifiche della Decisione 129/97/CE e le indicazioni per una corretta raccolta differenziata, per gli imballaggi destinati al canale B2C. Nelle Linee Guida, CONAI suggerisce di utilizzare la formula "famiglia di materiale + raccolta differenziata" oppure "raccolta + famiglia di materiale". Le indicazioni per la raccolta possono tuttavia essere comunicate con queste formule proposte, oppure con altre liberamente scelte, purchè siano efficaci e chiare.

​Etichette multilingua per Europa, come regolarsi?

L'obbligo di legge è relativo agli imballaggi immessi al consumo in Italia, pertanto le indicazioni devono essere in italiano e le stesse indicazioni potrebbero non essere valide in altri Paesi. Per gli imballaggi multilingua, si ritiene particolarmente utile l'adozione di canali digitali, che CONAI propone come possibile strada per veicolare le informazioni ambientali.

Per prodotti diagnostici (kit), si parla di etichettare solo il packaging esterno (scatola) oppure estendere l'etichettatura anche ai singoli flaconi interni contenenti i reagenti?

Sebbene il testo di legge preveda l’obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi, si segnala che l’AIFA, attraverso la Comunicazione del 23 novembre 2020, Circolare n. 010/2020 (in allegato), ha comunicato l’esclusione dei farmaci da tale obbligo. In generale, le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.
Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l’etichettatura può essere riportata o sull’unità di vendita (quindi sul multipack).

​In caso di tappo in due componenti (alu 41 + LDPE) di cui due parti non manualmente separabili, cosa si indica in etichetta?

Se il tappo è composto strutturalmente da componenti non separabili manualmente, si tratta di un imballaggio composto, pertanto si deve fare riferimento all'Allegato VII della Decisione 129/97/CE. Pertanto, se il materiale prevalente è l'alluminio, la codifica è C/ALU 90; mentre se è l'LDPE, la codifica è C/LDPE 90. L'indicazione al consumatore per il conferimento è in ogni caso quello della raccolta differenziata.

Per prodotti distribuiti in più Paesi è possibile dare l'informazione solo digitale? link, QR-code etc.

CONAI ritiene opportuno rendere possibile l’utilizzo di canali digitali per veicolare le informazioni da riportare in etichetta. Questa opzione può essere particolarmente utile per gli imballaggi molto piccoli o che hanno spazio limitato, oppure per quelli multilingua.

​Come si può definire il codice di una BOMBOLETTA in alluminio e plastica con sfera in acciaio? È corretto C/ALU?

Se la bomboletta è in alluminio ed è provvista di componenti in diverso materiale non separabili manualmente, si può indicare la bomboletta con ALU 41, e omettere l'etichettatura delle componenti non separabili manualmente. Mentre dovrebbe essere prevista quella della chiusura, se è separabile dalla bomboletta.

È possibile sapere se un'etichetta in carta apposta su un film plastico rende quest'ultimo riciclabile nella plastica?

Gli imballaggi in plastica sono sempre conferibili in raccolta differenziata, anche se dotati di componenti non separabili manualmente, e a prescindere dalla loro riciclabilità.

​Siamo produttori di packaging e il progetto è del nostro cliente. L'analisi della riciclabilità spetta al cliente? Il decreto non indica uni di riferimento e il soggetto obbligato.

L'asserzione di riciclabilità non è una delle informazioni obbligatorie da riportare sul pack. Si segnala che tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.
La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.
L’asserzione di riciclabilità dell’imballaggio con il Ciclo di Mobius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005. Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:
- esistenza di un’efficiente tecnologia per il riciclo dell’imballaggio;
- esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.
Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili all’interno delle Linee guida CONAI Requisiti Essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio disponibili al seguente link:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/01/Requisiti_essenziali_Conai.pdf.
Si sottolinea che l'asserzione di riciclabilità è una autodichiarazione volontaria del produttore dell'imballaggio, mentre è obbligatoria la conformità ai requisiti essenziali. Pertanto, è necessario predisporre idonea documentazione che attesti tale conformità in caso di richiesta da parte dell’acquirente.

​La dicitura "Verifica le disposizioni del tuo comune" non mi sembra essere parte delle diciture minime indispensabili, non fa parte del Decreto, interpreto bene?

CONAI suggerisce di adottare questa dicitura, vista l'eterogeneità delle raccolte differenziate tra i vari Comuni del Paese. Le indicazioni al consumatore per il corretto conferimento in raccolta possono seguire l'approccio proposto da CONAI, oppure altra modalità liberamente scelte, purchè chiare e efficaci.

​Per l'etichettatura ambientale di integratori alimentari, in mancanza di spazio sulla confezione esterna, oltre al QR code, è possibile utilizzare il bugiardino presente all'interno della confezione?

Qualora il prodotto sia venduto con bugiardino, come ad esempio nel caso di integratori alimentari, o con le istruzioni d’uso, e non vi sia la possibilità di apporre l’etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l’etichettatura ambientale può essere riportata su questo tipo di supporto.

I multistrato multimateriali PET-ALU-PE e CARTA-ALU-PE sono smaltibili nella raccolta differenziata, a prescindere dal peso delle singole componenti, o in quella indifferenziata?

Tutti gli imballaggi, anche quelli multistrato o composti possono essere conferiti in raccolta differenziata, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.
La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.

​Nel caso di un flacone in PET ed etichetta in carta non separabile devo riportare il materiale di questa nell'etichetta ambientale? o indicare solo il flacone (da smaltire in plastica)?

L'approccio proposto da CONAI prevede l'identificazione del materiale e l'apposizione delle indicazioni per il conferimento in raccolta solo per le componenti separabili manualmente del sistema di imballaggio. Pertanto, in questo caso, trattandosi di un flacone in plastica con etichetta non separabile manualmente, andranno previste le informazioni per il flacone e la chiusura, se separabile manualmente.

​Nella struttura PET12-ALU9-PE50 dove la componente principale è il PE, devo scrivere C/PET+LDPE o solo C/LDPE?

Struttura composte costituite da più polimeri e un altro materiale diverso dalla plastica, devono essere identificate con C/polimero prevalente + codice numerico associato a quello specifico accoppiamento. In questo caso, sarebbe quindi C/LDPE 90 (90 è il codice numerico previsto per i composti costituiti da plastica e alluminio).

​il packaging destinato all'industria, no consumatore finale, è sottoposto a questa direttiva?

Per gli imballaggi destinati al canale B2B è previsto l'obbligo dell'apposizione della codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre tutte le altre informazioni sono volontarie.

Nel ​D.lgs 116/2020 Art.184 sono definiti come Rifiuti speciali i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); quindi cosa riportare?

L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Sebbene il testo di legge preveda l’obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi, si segnala che l’AIFA, attraverso la Comunicazione del 23 novembre 2020, Circolare n. 010/2020, ha comunicato l’esclusione dei farmaci da tale obbligo.

È necessario etichettare anche gli imballaggi non stampati o l'informazione ambientale può essere indicato anche SOLO nelle dichiarazione di conformità?

La norma non esclude gli imballaggi neutri dall’obbligo. Si segnala che per alcune di queste casistiche esistono importanti criticità e limiti tecnologici che devono essere considerati, e sulla base dei quali si riterrebbe auspicabile una riflessione da parte del legislatore. In alcune situazioni diventa oggettivamente critico ottemperare all’obbligo di etichettatura sul packaging e sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore consenta un sistema di comunicazione dell’etichettatura ambientale basato su schede informative, da rendere ad esempio disponibili ai consumatori finali, o sul punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso il sito internet.

È necessario etichettare anche gli imballaggi non stampati o l'informazione ambientale può essere indicato anche SOLO nelle dichiarazione di conformità?

La norma non esclude gli imballaggi neutri dall’obbligo. Si segnala che per alcune di queste casistiche esistono importanti criticità e limiti tecnologici che devono essere considerati, e sulla base dei quali si riterrebbe auspicabile una riflessione da parte del legislatore. In alcune situazioni diventa oggettivamente critico ottemperare all’obbligo di etichettatura sul packaging e sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore consenta un sistema di comunicazione dell’etichettatura ambientale basato su schede informative, da rendere ad esempio disponibili ai consumatori finali, o sul punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso il sito internet.

Come gestire i prodotti etichettati (ad esempio flaconi con etichetta), quali parti del pack vanno elencate (foglietti illustrativi?)

L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

I foglietti illustrativi, ad esempio, non sono imballaggi e non sono sottoposti all'obbligo.
L'identificazione del materiale di composizione e l'indicazione al consumatore per il corretto conferimento deve essere prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo. Se l'etichetta del flacone non è separabile manualmente, non è necessario prevederne l'identificazione del materiale e le indicazioni della raccolta.

​Nelle nuove linee guida si afferma che è necessaria la codifica secondo la decisione 129/97/CE degli imballaggi B2B, ovvero business to business. Es. Pallet, Film, Scatoloni, regge?

Nelle Linee Guida è stata esplicitata la disamina della norma che la invitiamo a consultare. La norma indica che tutti gli imballaggi devono riportare la codifica come da Decisione 129/97/CE, e le indicazioni ai consumatori sulle destinazioni finali. Pertanto, si presume che solo gli imballaggi destinati ai consumatori debbano prevedere questa indicazione.

​Le taniche contenenti detergenti chimici o miscele, di formato </= a 10L e destinate a uso professionale, richiedono la stessa etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore finale?

Per gli imballaggi destinati al canale B2B è previsto l'obbligo dell'apposizione della codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre tutte le altre informazioni sono volontarie. Tutti gli imballaggi destinati al consumatore finale invece devono prevedere anche le indicazioni per la corretta raccolta differenziata.

Un formaggio destinato al banco gastronomia, confezionato in involucro protettivo di materiale plastico, deve riportare solo il codice del materiale?

Se l'imballaggio è destinato al consumatore finale, dovrebbe riportare sia il codice alfanumerico, sia le indicazioni sulla raccolta differenziata. Nelle Linee Guida CONAI è stato segnalato che per gli imballaggi a peso variabile, come quelli utilizzati al banco del fresco o al libero servizio, ci sono diverse valutazioni da fare:
a) In alcuni casi, trattandosi di imballaggi destinati a prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria), non possono essere stampati. b) In altri casi, si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso, vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all’uso domestico (es. film o vaschette di alluminio, piatti o bicchieri di plastica, ecc.)
c) Molto spesso, si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica). In queste situazioni diventa oggettivamente critico ottemperare all’obbligo di etichettatura sul packaging e sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore consenta un sistema di comunicazione dell’etichettatura ambientale basato su schede informative, da rendere ad esempio disponibili ai consumatori finali, o sul punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso il sito internet.

​Nel caso di cosmetico in bomboletta spray sottopressione in alluminio posso indicare lo smaltimento in metallo dopo svuotamento e verifica delle disposizioni della raccolta del comune di residenza?

Le bombolette spray per cosmesi sono imballaggio e, svuotate del loro contenuto, possono essere conferite in raccolta differenziata.

Un sacchetto in LDPE trasparente senza stampa come va identificato?

Un sacchetto monomateriale in LDPE destinato al consumatore finale deve prevedere la codifica LDPE 4 e l'indicazione di conferirlo nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

Quali sono I ​tempi di adeguamento?

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 - del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

Se un materiale non è riciclabile, va indicata la dicitura “RACCOLTA INDIFFERENZIATA” o è possibile scrivere “RACCOLTA DIFFERENZIATA – segui le regole del tuo comune”?

Tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.
La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.

​I prodotti classificati come pericolosi sono esentati o no?

Allo stato attuale tutti gli imballaggi sono sottoposti all'obbligo di etichettatura. Per quanto riguarda gli imballaggi che non possono essere conferiti in raccolta differenziata domestica per via del loro contenuto, dovrebbe essere indicato di verificare con il proprio Comune le modalità per conferire quell'imballaggio in isola ecologica.

Le etichette adesive in carta o plastica vanno conferite rispettivamente nella carta o nella plastica?

Se le etichette possono essere separate manualmente dal corpo principale a cui sono adese, possono essere conferite nelle rispettive raccolte differenziate.

​L'etichettatura obbligatoria si applica anche nei prodotti VUOTO A RENDERE?

L'etichettatura ambientale è obbligatoria per tutti gli imballaggi. Per gli imballaggi a rendere, si consiglia di indicare al consumatore di riutilizzare l'imballaggio e conferirlo correttamente in raccolta differenziata a fine vita.

L'etichetta messa su un sacchetto in plastica, che non può essere staccata, può essere smaltita nella plastica assieme al sacchetto?

Se l'etichetta è adesa al sacchetto, non è necessario indicarne la composizione e le indicazioni per il conferimento in raccolta. Il sacchetto invece deve prevedere un'etichettatura ambientale completa e può essere conferito in raccolta differenziata anche con l'etichetta.

​Se 07 significa "altre plastiche", ossia non PET, non PE, non PVC, non PP e non PS. e non significa "non riciclabile", potete confermare quali sono le loro filiere di riciclo?

Le codifiche alfanumeriche della Decisione 129/97/CE non danno alcuna indicazione circa la riciclabilità dell'imballaggio, ma solo sulla sua composizione; il codice 7 è, ormai per prassi, associato ai polimeri diversi dai sei esplicitati nell'Allegato I della Decisione. I polimeri sono infatti molteplici e non per tutti è previsto uno specifico codice identificativo all'interno della Decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio, ridurne il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.
La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.

​Film plastico o vaschette in plastica con etichette in carta possono essere considerate smaltibili nella plastica?

Anche se prevedono etichette in carta adese al corpo principale, gli imballaggi in plastica possono sempre essere conferiti in raccolta differenziata. Essendo non separabile manualmente, l'etichetta non deve necessariamente prevedere la codifica identificativa del materiale e le indicazioni sulla raccolta; al contrario, il film e la vaschetta si.

​un tappo o capsula con corpo in metallo e guarnizione in plastica a partire da quale rapporto tra i due materiali è da considerare multimateriale?

Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.
Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.

​Come si gestiscono le indicazioni di smaltimento di un filtro per te/tisane esausto, che ha tra le sue componenti un punto metallico?

I filtri per te e tisane non sono imballaggi, pertanto non sono sottoposti all'obbligo di etichettatura e non possono essere conferiti nella raccolta differenziata degli imballaggi. Ad ogni modo, se biodegradabili e compostabili ai sensi della UNI EN 13432, possono essere conferiti nella raccolta differenziata per rifiuti organici, altrimenti in raccolta indifferenziata residua.

​Siamo un'azienda produttrice di farina: visto che utilizziamo sacchetti di carta che ci vengono forniti da un produttore, le indicazioni devono essere indicate dal produttore o da noi azienda?

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i “produttori” devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE. I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Tuttavia occorre considerare che la parte più significativa di imballaggi viene conferita al mercato, e in particolare al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati.
Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che scegli i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.
Per quanto sopra, è inevitabile che la scelta dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione per la sua formulazione, tra fornitore di packaging e utilizzatore. Il lavoro corale, svolto tra le parti in comune accordo, porterà a scegliere la formula opportuna di etichettatura ambientale.
A riprova della necessità che vi sia la fattiva collaborazione tra le parti, produttore e utilizzatore dell’imballaggio, si pone l’articolo 261 comma 3) che prevede che chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.
Appare chiaro, che l’operatore del settore, potenzialmente a sanzionabile, è chiunque.
In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:
- i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, nonché i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

​La norma si applica solo agli imballaggi che arrivano al consumatore, quindi quelli delle unità di vendita (primari) e non quelli secondari e terziari che vengono "gestiti" nel punto vendita, giusto?

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE. Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo. Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.

Come viene considerato un monomateriale con EVOH o con metallizzazione?

Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente. Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.
Analogamente, un imballaggio in plastica si considera monopolimero se il polimero non prevalente (come in questo caso l'EVOH), ha un peso inferiore al 5% del peso totale dell'imballaggio.

​Questa norma si applica solo in Italia o anche per imballaggi che vanno in Europa?

L'obbligo di legge è relativo agli imballaggi immessi al consumo in Italia, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi.

​Nel caso di un sacchetto composto base plastica + alluminio, devono essere esplicitati in etichetta tutti i materiali , per permettere l’adeguata gestione del rifiuto a livello territoriale?

Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente. Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.
Ad esempio, in questo caso, se il materiale prevalente è l'LDPE e il materiale secondario è l'alluminio, la codifica corretta è C/LDPE 90.

​Anche gli importatori di imballaggi, pieni e vuoti, possono dunque essere soggetti a sanzioni in caso di omesse informazioni di cui all'oggetto?

L'articolo 261 comma 3) prevede che chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.
Appare chiaro, che l’operatore del settore, potenzialmente a sanzionabile, è chiunque.
In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:
- i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio,
- i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

​Come devo codificare un imballaggio flessibile HD/LD PE con codice 02 o 04? Utilizzo la logica e indico con 04 gli imballaggi flessibili e con 02 gli imballaggi rigidi o mi comporto in altro modo?

Gli imballaggi multistrato, composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica “7” poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.
Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell’imballaggio vengono scritti tra i simboli “>” e “<”, e interposti dal segno “+”.

​Se l’imballo è destinato a paesi europei dove è richiesto il simbolo del punto verde, è possibile riportare nell’imballo il punto verde vicino alla tabella ambientale?

Si, imballaggi destinati anche ad altri Paesi possono prevedere pittogrammi ambientali obbligatori in quei Paesi. In Italia non hanno semplicemente alcun valore.

È obbligatorio identificare ogni singolo componente o dell’imballaggio si possono riportare i codici di tutti gli imballaggi solo sull'astuccio (imballaggio secondario)?

l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo. Questo vuol dire che ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:
a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
b) Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune. Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, sull’imballaggio di presentazione.

​I sacchettini che avvolgono le cannucce devono essere identificati?

Sono imballaggi, pertanto sono sottoposti all'obbligo di etichettatura. Per gli imballaggi di piccole dimensioni contenuti in un multipack, la strada può essere quella di apporre l’etichettatura ambientale sull’imballaggio di presentazione.

​Si parla spesso di norme uni come requisiti di imballaggio, ad esempio la riciclabilità. Come un'azienda si approccia a esse? ci sono certificazioni?

I produttori di imballaggio sono obbligati a immettere al consumo imballaggi conformi ai requisiti essenziali degli imballaggi, di cui può trovare informazioni qui.
Le disposizioni nazionali non prevedono l’obbligo per l’azienda di dichiarare la conformità ai requisiti essenziali; tuttavia, è necessario predisporre idonea documentazione che attesti tale conformità in caso di accertamento delle Province o in caso di richiesta da parte dell’acquirente.
In alternativa all’applicazione delle norme tecniche, un’azienda può dimostrare la conformità ai requisiti essenziali anche attraverso una propria procedura interna nell’ambito di un sistema di gestione qualità (UNI EN ISO 9000 e successive) o ambiente (UNI EN ISO 14000 e successive).

​Vale il principio del mutuo riconoscimento nel caso in cui l'etichettatura ambientale dei prodotti è conforme alle normative previste in altri Paesi UE e non alla normativa italiana?

L'obbligo è relativo agli imballaggi immessi al consumo in Italia. Si segnala che le indicazioni di conferimento valide in Italia potrebbero non esserlo per altri Paesi. Per ulteriori informazioni a riguardo si può consultare il sito www.packaging4recycling.eu.

​Il test ATICELCA sono obbligatori anche per gli imballaggi di sola carta?

La valutazione Aticelca non è mai obbligatoria. Si tratta di una valutazione sulla riciclabilità degli imballaggi in carta, che si basa sulla procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.
Tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile).
La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.

​C'è una dimensione minima per le diciture?

Chi si occupa della grafica e della forma dell’etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell’etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo. Si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile. Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell’ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm.
Qualora l’imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.

​I pittogrammi (triangolo con all'interno numero e sotto sigla del codice materiale) possono essere usati anche per materiali diversi composti (es. C/LDPE90)?

L’identificazione del materiale di imballaggio, non prevista obbligatoriamente fino al 26 settembre 2020, è stata ampliamente adottata dalle aziende negli anni, attraverso diverse modalità previste dai vari riferimenti esistenti. Ad esempio, numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (come ad esempio le codifiche dei polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo). Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l’identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e applicando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

​Nei codici alfanumerico di cui alla Decisione 97/129/Ce, il numero si può indifferentemente indicare con o senza zero? Es. PP 5 oppure PP 05 è lo stesso?

La Decisione 129/97/CE prevede codici numerici non preceduti dallo 0.

​Si applica all'unità di vendita? per i multipack come viene applicata?

L'etichettatura ambientale è obbligatoria per tutte le componenti separabili manualmente.
Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente. Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l’etichettatura può essere riportata o sull’unità di vendita (quindi sul multipack).

​Se il prodotto contenuto è classificato pericoloso e quindi il pack vuoto è un rifiuto speciale si applica lo stesso l'etichettatura ambientale?

Allo stato attuale tutti gli imballaggi sono sottoposti all'obbligo di etichettatura. Per quanto riguarda gli imballaggi che non possono essere conferiti in raccolta differenziata domestica per via del loro contenuto, dovrebbe essere indicato di verificare con il proprio Comune le modalità per conferire quell'imballaggio in isola ecologica.

Come funziona per le etichette adesive sui flaconi?

L'approccio proposto da CONAI prevede l'identificazione del materiale e l'apposizione delle indicazioni per il conferimento in raccolta solo per le componenti separabili manualmente del sistema di imballaggio. Pertanto, in questo caso, trattandosi di un flacone in plastica con etichetta non separabile manualmente, andranno previste le informazioni per il flacone e la chiusura, se separabile manualmente, e non per l'etichetta adesiva.

​Rimane fattibile usare il QRCode per riportare l'informazione?

Nelle Linee Guida, si esplicitano i motivi per cui si ritiene opportuno rendere possibile l’utilizzo di canali digitali per veicolare le informazioni da riportare in etichetta. Questa opzione può essere particolarmente utile per gli imballaggi molto piccoli o che hanno spazio limitato, oppure per quelli multilingua.

​Avete parlato di prodotti chimici, in caso di prodotti etichettati a norma del CLP, l'etichettatura ambientale è applicabile o gli imballaggi sono rifiuti speciali?

Allo stato attuale tutti gli imballaggi sono sottoposti all'obbligo di etichettatura. Per quanto riguarda gli imballaggi che non possono essere conferiti in raccolta differenziata domestica per via del loro contenuto, dovrebbe essere indicato di verificare con il proprio Comune le modalità per conferire quell'imballaggio in isola ecologica.

​Se all'interno del packaging primario ho molte componenti quali falconi, buste di alluminio, cartoncini ecc, devo etichettarli tutti o basta l'etichetta sulla scatola contenitrice (primario)?

L'etichettatura ambientale è obbligatoria per tutte le componenti separabili manualmente.
Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.

Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l’etichettatura può essere riportata o sull’unità di vendita (quindi sul multipack).

L'etichettatura può essere anche non visibile al momento dell'acquisto?

Chi si occupa della grafica e della forma dell’etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell’etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo.
Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile.

​Sino a quando si possono utilizzare gli imballi non in regola con la nuova etichettatura ambientale?

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 - del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

​Ci sono feedback da parte dei Ministeri competenti circa la concessione di un periodo transitorio per l’adeguamento e circa l’eventuale pubblicazione di linee di indirizzo operative?

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 - del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

​Le info debbono essere visibili o possono trovarsi anche su un aletta nascosta al consumatore al momento dell'acquisto, come nel caso della saponetta PROVENZALI?

Chi si occupa della grafica e della forma dell’etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell’etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo.
Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile.

​Abbiamo più lingue sulla nostra confezione. Devo tradurre l'etichettatura ambientale in ogni lingua presente?

L'obbligo è relativo agli imballaggi immessi al consumo in Italia. Si segnala che le indicazioni di conferimento valide in Italia potrebbero non esserlo per altri Paesi. Per ulteriori informazioni a riguardo si può consultare il sito www.packaging4recycling.eu.

Se un cliente non vuole la stampa ambientale sull'imballo in caso di "contravvenzione", chi paga, il cliente o il produttore?

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i “produttori” devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.
I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
Tuttavia occorre considerare che la parte più significativa di imballaggi viene conferita al mercato, e in particolare al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati.
Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che scegli i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.
Per quanto sopra, è inevitabile che la scelta dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione per la sua formulazione, tra fornitore di packaging e utilizzatore. Il lavoro corale, svolto tra le parti in comune accordo, porterà a scegliere la formula opportuna di etichettatura ambientale.
A riprova della necessità che vi sia la fattiva collaborazione tra le parti, produttore e utilizzatore dell’imballaggio, si pone l’articolo 261 comma 3) che prevede che chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.
Appare chiaro, che l’operatore del settore, potenzialmente a sanzionabile, è chiunque.
In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:
- i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio,
- i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Se la grafica dell’imballaggio è eseguita dall'utilizzatore, spetta ad ogni modo al produttore la comunicazione delle informazioni utili per la corretta etichettatura dell'imballaggio, e all'utilizzatore assicurare al suo fornitore che si occuperà direttamente dell'etichettatura del pack.

Il cartone che contiene le unità di vendita e il film estensibile per la filmatura dei pallet sono da considerare pack secondari e terziari che devono quindi avere etichettatura ambientale ?

Per gli imballaggi destinati al canale B2B, deve essere prevista almeno la codifica identificativa del materiale di composizione come da Decisione 129/97/CE. Le altre informazioni aggiuntive sono facoltative. Nelle Linee Guida CONAI ha segnalato che per alcune tipologie di imballaggi neutri esistono importanti criticità e limiti tecnologici che devono essere considerati, e sulla base dei quali si riterrebbe auspicabile una riflessione da parte del legislatore, come quelli prodotti su linee produttive non predisposte alla stampa.

Per l'imballaggio industriale quali sono gli obblighi di legge?

Per gli imballaggi destinati al canale B2B, deve essere prevista almeno la codifica identificativa del materiale di composizione come da Decisione 129/97/CE. Le altre informazioni aggiuntive sono facoltative.

Le informazioni minime obbligatorie ai sensi della nuova normativa sono 1) SIMBOLI DEI MATERIALI e 2) NOMI DEI MATERIALI CHE IDENTIFICANO CORRETTAMENTE L'IMBALLAGGIO?

Per gli imballaggi destinati al canale B2C, le informazioni che devono essere riportate sono, per ciascuna componente separabile manualmente:
a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
b) Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Le indicazioni sulla raccolta possono essere comunicate con la formula proposta, o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

​Come viene codificata la gomma secondo decisione?

La gomma non rientra tra i materiali di imballaggio, pertanto gli imballaggi così costituiti non devono essere etichettati.

​una bottiglia d'olio d'oliva che contiene più materiali tra contenitore e tappo come va considerata?

Devono essere riportate le codifiche e le indicazioni per il conferimento per ciascuna componente separabile manualmente (ad esempio la bottiglia e il tappo); mentre non è necessario riportarle per le componenti non separabili manualmente (es. etichetta).

Il precedente esempio C/ALU 90 dove va smaltito? Indifferenziata o Alluminio? La raccolta indifferenziata è auspicata?

Tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile). Nel caso di imballaggi compositi, è opportuno indicare chiaramente la famiglia del materiale prevalente alla cui raccolta differenziata sarà destinato l'imballaggio (nel caso specifico quindi, ALLUMINIO oppure METALLO).

Su un ​flacone in PET con etichetta in PP o PE non staccabile, che simbolo deve riportare?

L'approccio proposto da CONAI prevede l'identificazione del materiale e l'apposizione delle indicazioni per il conferimento in raccolta solo per le componenti separabili manualmente del sistema di imballaggio. Pertanto, in questo caso, trattandosi di un flacone in plastica con etichetta non separabile manualmente, andranno previste le informazioni per il flacone e la chiusura, se separabile manualmente, e non per l'etichetta non separabile.

​Un dentifricio per uso veterinario deve avere l'etichettatura ambientale?

Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell’obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi.
Sebbene il testo di legge preveda l’obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi, si segnala che l’AIFA, attraverso la Comunicazione del 23 novembre 2020, Circolare n. 010/2020 (in allegato), ha comunicato l’esclusione dei farmaci da tale obbligo.

La simbologia comunemente utilizzata per la plastica (ciclo di mobius) può essere utilizzata anche per la carta o altro?

Il Ciclo di Mobius non è utilizzato per l'identificazione del materiale di imballaggio, ma indica la riciclabilità o il contenuto di materiale riciclato nell'imballaggio. È diverso dai simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (le codifiche dei polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo). Sebbene questo approccio sia divenuto una vera e propria prassi nel mercato per l’identificazione di imballaggi in plastica, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

Avete discusso con il Ministero la possibilità di definire delle tempistiche di adeguamento data la situazione attuale?

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 - del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

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